Art. 45 LPP dal 2025

Art. 45 Riserva
1 Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.
2 Questa riserva non è ammessa se l’indipendente era assoggettato all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.