LStrl Art. 45 - Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 45 LStrl dal 2025

Art. 45 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

  • a. coabitano con lui;
  • b. vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e
  • c. non dipendono dall’aiuto sociale;
  • d. (1) lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC (2) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
  • (1) Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
    (2) RS 831.30

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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