Art. 44c REDD dal 2022

Art. 44c Mancanza di partecipazione effettiva
1. Quando una parte omette di presentare le prove o le informazioni richieste dalla Corte o di divulgare di sua propria volont informazioni pertinenti, o quando essa dimostra una mancanza di partecipazione effettiva al procedimento, la Corte può trarre dal suo comportamento le conclusioni che ritiene appropriate.2. L’astensione o il rifiuto da parte di una Parte contraente convenuta di partecipare effettivamente alla procedura non costituisce di per sé per la Camera una ragione per interrompere l’esame del ricorso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.