CCS Art. 449c -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 449c CCS dal 2025

Art. 449c Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 449c Obbligo di comunicazione (1)

1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

  • 1. all’ufficio dello stato civile se:
  • a. ha sottoposto una persona a curatela generale,
  • b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, o
  • c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
  • 2. al Comune di domicilio se:
  • a. ha sottoposto una persona a curatela, o
  • b. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
  • 3. all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:
  • a. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,
  • b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, o
  • c. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;
  • 4. all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2001 (2) sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:
  • a. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, o
  • b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;
  • 5. all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.
  • 2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 84; FF 2016 4585, 4599).
    (2) RS 143.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 449c Codice civile svizzero (ZGB) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    VD2018/289-Autorité; Chambre; LVPAE; Enfant; ésident; Office; édéral; établi; écembre; Approbation; étence; Elkaim; érant; Adulte; écisions; élégués; Objet; étent; ésignation; Attribution; âches; établissement