Art. 449c CCS dal 2025
Art. 449c Obbligo di comunicazione (1)
1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
1. all’ufficio dello stato civile se:a. ha sottoposto una persona a curatela generale,b. ha ordinato una misura che rende necessario il consenso del rappresentante legale conformemente all’articolo 260 capoverso 2, oc. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;2. al Comune di domicilio se:a. ha sottoposto una persona a curatela, ob. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;3. all’ufficio delle esecuzioni del domicilio dell’interessato se:a. per una persona minorenne ha istituito una tutela o una curatela secondo l’articolo 325,b. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato, oc. per una persona durevolmente incapace di discernimento ha preso effetto un mandato precauzionale;4. all’autorità per il rilascio dei documenti d’identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2001 (2) sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri se:a. per una persona minorenne ha istituito una tutela, oppure ha limitato l’autorità parentale in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità, ob. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela che ne limita l’esercizio dei diritti civili in relazione alla domanda di rilascio di documenti d’identità;5. all’ufficio del registro fondiario, in quanto notificazione per una menzione, se per una persona ha istituito una curatela che ne limita la capacità di disporre di un fondo o la priva di tale capacità.2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF 16 dic. 2026 (Comunicazione di misure di protezione degli adulti), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 84]; [FF 2016 4585], [4599]).
(2) [RS 143.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.