Art. 449b CCS dal 2025

Art. 449b Consultazione degli atti
1 Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
2 L’atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.