Art. 440 CPP dal 2024

Art. 440 Carcerazione di sicurezza
1 L’autorit d’esecuzione può porre il condannato in carcerazione di sicurezza al fine di garantire l’esecuzione della pena o della misura, se è adempiuta una delle condizioni di cui all’articolo 439 capoverso 3. (1)
2
3 Il giudice decide se il condannato debba restare in carcerazione di sicurezza sino all’inizio della pena o della misura. (1)
4 Per le domande di scarcerazione è competente il giudice che ha ordinato la carcerazione di sicurezza. (3)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
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