Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 44

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 44 LPP dal 2025

Art. 44 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 44 Indipendenti Diritto all’assicurazione

1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

2 Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore.


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