Art. 44 LPP dal 2022

Art. 44 Titolo terzo: Assicurazione facoltativa
1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.
2 Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l’istituto collettore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.