Legge sulla formazione professionale (LFPr) Art. 44

Zusammenfassung der Rechtsnorm LFPr:



Art. 44 LFPr dal 2024

Art. 44 Legge sulla formazione professionale (LFPr) drucken

Art. 44 Scuole specializzate superiori

1 Chi ha superato l’esame o ha seguito con successo una procedura di qualificazione equivalente di una scuola specializzata superiore riceve un diploma rilasciato dalla scuola.

2 La procedura d’esame e la procedura di qualificazione equivalente devono soddisfare le esigenze minime di cui all’articolo 29 capoverso 3.


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