Art. 44 LPGA dal 2024

Art. 44 (1) Perizia
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2 Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte.
3 Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilit di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito.
4 L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale.
5 Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale.
6 Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.