Art. 43a CCS dal 2025

Art. 4 Protezione e divulgazione dei dati 3a (1)
1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare un interesse diretto degno di protezione.
3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati, regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescrizioni previste da una legge cantonale.
4
5 Il servizio federale competente per la gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a della legge del 25 settembre 1952 (17) sulle indennità di perdita di guadagno ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l’accertamento dell’esistenza di legami di filiazione. (18)
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).(2) Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
(3) RS 143.1
(4) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 4 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).
(5) RS 361
(6) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 2 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).
(7) RS 330
(8) Attualmente l’Ufficio federale di polizia.
(9) Introdotto dall’all. cifra II n. 4 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
(10) RS 121
(11) (13)
(12) RS 431.02
(13) (15)
(14) RS 831.10
(15) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
(16) RS 235.2
(17) RS 834.1
(18) Introdotto dall’all. n 1 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.