Art. 439 CCS dal 2024

Art. 439 G. Ricorso al giudice
1
2 Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libert di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.
3 La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorit giudiziaria di reclamo.
4 Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.