Art. 438 CPP dal 2023

Art. 438 Accertamento del giudicato
1 L’autorit penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.
2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.
3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorit che ha emanato la decisione.
4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.