Art. 436 CPP dal 2024

Art. 436 Indennizzo e riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso
1 Le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli articoli 429–434.
2 Se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, l’imputato ha diritto a una congrua indennit per le spese sostenute.
3 Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione secondo l’articolo 409, le parti hanno diritto a una congrua indennit per le spese sostenute nella procedura di ricorso e in relazione con la parte annullata del procedimento di primo grado.
4 L’imputato assolto o punito meno severamente a seguito di una revisione ha diritto a una congrua indennit per le spese sostenute nella procedura di revisione. Ha inoltre diritto a una riparazione del torto morale e a un’indennit per la privazione della libert ingiustamente subita, eccetto che la stessa possa essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.