Art. 433 CPP dal 2024

Art. 433 Sezione 2: Accusatore privato e terzi Accusatore privato
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2 L’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorit penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorit penale non entra nel merito dell’istanza.
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