Art. 430 CCS dal 2025

Art. 430 Procedura
1 Il medico in persona esamina l’interessato e lo sente.
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3 Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l’impugnazione non ha effetto sospensivo.
4 All’interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all’istituto al momento dell’ammissione dell’interessato.
5 Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all’interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.