Art. 43 ORC dal 2025
Art. 43 Costituzione Notificazione e documenti giustificativi
1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto costitutivo autentico;b. lo statuto;c. una prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la loro elezione;d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la sua elezione;e. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d’amministrazione con l’elezione del presidente e l’attribuzione del diritto di firma; f. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;g. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliatario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;h. (1) ...i. (2) in caso di azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 2008 (3) sui titoli contabili (LTCo).
2 Per le indicazioni già contenute nell’atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare.
3 In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti: (4) a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari;b. (5) ...c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori;d. l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.
(1) Abrogata dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
(2) Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 ([RU 2020 971]).
(3) [RS 957.1]
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
(5) Abrogata dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.