Art. 43 LFus dal 2023

Art. 43 Sezione 5: Decisione di scissione e atto pubblico Decisione di scissione
1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle societ partecipanti alla scissione possono sottoporre per decisione il contratto o il progetto di scissione all’assemblea generale soltanto dopo aver prestato garanzia conformemente all’articolo 46.
2 Per la decisione occorrono le maggioranze di cui all’articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6.
3 In caso di scissione asimmetrica, è necessaria l’approvazione di almeno il 90 per cento dei soci della societ trasferente che dispongono di un diritto di voto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.