Legge sulla fusione (LFus) Art. 43

Zusammenfassung der Rechtsnorm LFus:



Art. 43 LFus dal 2023

Art. 43 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 43 Sezione 5: Decisione di scissione e atto pubblico Decisione di scissione

1 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle societ partecipanti alla scissione possono sottoporre per decisione il contratto o il progetto di scissione all’assemblea generale soltanto dopo aver prestato garanzia conformemente all’articolo 46.

2 Per la decisione occorrono le maggioranze di cui all’articolo 18 capoversi 1, 3, 4 e 6.

3 In caso di scissione asimmetrica, è necessaria l’approvazione di almeno il 90 per cento dei soci della societ trasferente che dispongono di un diritto di voto.


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