LPP Art. 43 - Assicurazione per singoli rischi

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 43 LPP dal 2025

Art. 43 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 43 Assicurazione per singoli rischi

1 Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell’assicurazione obbligatoria dei salariati.

2 Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.


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