Art. 43 LPP dal 2025

Art. 43 Assicurazione per singoli rischi
1 Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell’assicurazione obbligatoria dei salariati.
2 Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.