Art. 42b LCart dal 2023
Art. 42b (1) Comunicazione di dati a un’autorit estera in materia di concorrenza
1 La comunicazione di dati a un’autorit estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese interessate vi acconsentono.
2 In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorit in materia di concorrenza possono comunicare a un’autorit estera in materia di concorrenza dati confidenziali, in particolare segreti d’affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se:
a. le pratiche oggetto d’inchiesta nello Stato ricevente sono illecite anche secondo il diritto svizzero;b. le due autorit in materia di concorrenza stanno svolgendo un’inchiesta sulle stesse pratiche o gli stessi negozi giuridici o su pratiche o negozi giuridici correlati;c. i dati sono utilizzati dall’autorit estera soltanto ai fini dell’applicazione di disposizioni del diritto dei cartelli e come mezzi di prova riguardo all’oggetto dell’inchiesta al quale si riferisce la sua richiesta di informazioni;d. i dati non sono utilizzati in una procedura penale o civile;e. il diritto procedurale estero garantisce i diritti di parte e il segreto d’ufficio; ef. i dati confidenziali non sono comunicati all’autorit estera nell’ambito di una conciliazione (art. 29) o della collaborazione alla rilevazione e all’eliminazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2).3 Prima di trasmettere i dati all’autorit estera, le autorit in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione.
(1) Introdotto dall’all. del DF del 20 giu. 2014 (cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza), in vigore dal 1° dic. 2014 ([RU 2014 3711]; [FF 2013 3295]).
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