LD Art. 42a - Operatori economici autorizzati

Einleitung zur Rechtsnorm LD:



Art. 42a LD dal 2023

Art. 42a Legge sulle dogane (LD) drucken

Art. 42a (1) Operatori economici autorizzati

1 Su richiesta, l’UDSC concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:

  • a. una comprovata osservanza degli obblighi doganali;
  • b. un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
  • c. una comprovata solvibilit finanziaria; e
  • d. norme di sicurezza adeguate.
  • 2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.

    2bis È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali che concernono esclusivamente il reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato. (2)

    3 L’UDSC può effettuare controlli dell’azienda del richiedente e dell’operatore economico autorizzato.

    (1) Introdotto dall’art. 3 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 981; FF 2009 7783).
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.