Art. 42a LD dal 2023
Art. 42a (1) Operatori economici autorizzati
1 Su richiesta, l’UDSC concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator, AEO) se tali persone adempiono le seguenti condizioni:a. una comprovata osservanza degli obblighi doganali;b. un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;c. una comprovata solvibilit finanziaria; ed. norme di sicurezza adeguate.
2 Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione.
2bis È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali che concernono esclusivamente il reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato. (2)
3 L’UDSC può effettuare controlli dell’azienda del richiedente e dell’operatore economico autorizzato.
(1) Introdotto dall’art. 3 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Svizzera e la CE sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale, in vigore dal 1° apr. 2011 ([RU 2011 981]; [FF 2009 7783]).
(2) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.