Art. 429 CCS dal 2024

Art. 429 II. Medici
1 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all’autorit di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.
2 Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell’autorit di protezione degli adulti.
3 L’istituto decide sulla dimissione.
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