Art. 42 LCA dal 2024

Art. 42 Danno parziale
1 Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennit , l’assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennit .
2 Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilit dell’assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all’altra parte. (1)
3 L’assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione. (1)
4 Quando né l’assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l’assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde pel futuro solo col residuo della somma assicurata.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245; FF 2003 3233).
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