Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 42

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 42 REDD dal 2022

Art. 42 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 42 Connessione ed esame contestuale dei ricorsi (ex art. 43)


1. La Camera può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la connessione di due o più ricorsi.2. Il presidente della Camera può, previa consultazione delle parti, disporre che si proceda contestualmente all’istruttoria di ricorsi assegnati alla medesima Camera, senza pregiudizio per la decisione della Camera sulla connessione dei ricorsi.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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