Legge federale sui diritti politici (LDP) Art. 42

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDP:



Art. 42 LDP dal 2022

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Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte

1 Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

2 I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l’articolo 37 capoversi 2 e 2bis. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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