Art. 42 LDP dal 2022

Art. 42 Ripartizione dei mandati fra liste congiunte
1 Ogni gruppo di liste congiunte é, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.
2 I mandati assegnati sono poi ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41. È fatto salvo l’articolo 37 capoversi 2 e 2bis. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.