Art. 42 LStrl dal 2025

Art. 42 Ricongiungimento familiare Familiari di cittadini svizzeri
1 I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.
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3 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a. (1)
4 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.