LCA Art. 41a -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 41a LCA dal 2024

Art. 41a Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 41a Versamento di acconti (1)

1 Se l’assicuratore contesta il suo obbligo di prestazione, scaduto il termine di cui all’articolo 41 capoverso 1 l’avente diritto può esigere il versamento di acconti sino a concorrenza dell’importo non contestato.
2 La stessa regola si applica se non è chiaro come la prestazione assicurativa debba essere ripartita tra più aventi diritto.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).

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