Art. 413 CPP dal 2024

Art. 413 Decisione
1 Se ritiene che non sussistano i motivi di revisione addotti, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione e revoca gli eventuali provvedimenti cautelari.
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3 Se dispone il rinvio, il tribunale d’appello determina in che misura i motivi di revisione accertati annullano il giudicato e l’esecutivit della decisione impugnata e a quale fase vada riaperto il procedimento.
4 Se sono adempiute le relative condizioni, il tribunale d’appello può provvisoriamente porre o mantenere in carcere di sicurezza l’imputato.
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