Art. 412 CPP dal 2023

Art. 412 Esame preliminare ed entrata nel merito
1 Il tribunale d’appello esamina preliminarmente in procedura scritta l’istanza di revisione.
2 Il tribunale non entra nel merito se l’istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è gi stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.
3 Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.
4 Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l’articolo 388.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.