Art. 410 CPP dal 2024
Art. 410 Capitolo 4: Revisione Ammissibilit e motivi di revisione
1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:a. sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;b. la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;c. nell’ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull’esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l’imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2 La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 (1) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libert fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:a. (2) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);b. un’indennit non è atta a compensare le conseguenze della violazione; ec. la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3 La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4 La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
(1) [RS 0.101]
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 ([RU 2022 289]; [FF 2021 300], [889]).
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