Art. 41 ONC dal 2024

Art. 41 Strade pedonali, marciapiedi
(art. 43 cpv. 1 e 2 LCStr)
1 I velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio almeno di 1,50 m per i pedoni. (1)
2 Il conducente che con il suo veicolo deve utilizzare il marciapiede è tenuto a osservare una prudenza particolare verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli; deve dare loro la precedenza. (3)
3 Le corsie pedonali longitudinali (6.19) demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo se il traffico pedonale non ne è ostacolato. (4)
4 In mancanza di una ciclopista o di una corsia ciclabile, i fanciulli fino a 12 anni possono circolare in velocipede su strade pedonali e marciapiedi. Essi devono adeguare la velocit e il modo di circolare alle circostanze. In particolare, devono avere riguardo per i pedoni e dare loro la precedenza. (5)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.(2) Introdotto dal n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
(5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.