Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 41

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 41 REDD dal 2022

Art. 41 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 41 Ordine di trattazione dei ricorsi

Per determinare l’ordine di trattazione dei ricorsi, la Corte tiene conto dell’importanza e dell’urgenza delle questioni sollevate secondo criteri da essa definiti. La Camera e il suo presidente possono tuttavia derogare a tali criteri e decidere di trattare un ricorso prioritariamente.


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