Art. 41 LAgr dal 2025

Art. 41 (1)
1 Per garantire l’igiene del latte, si possono versare contributi a parziale copertura dei costi delle analisi condotte dai laboratori su incarico delle organizzazioni nazionali dell’economia lattiera.
2 I contributi sono versati sotto forma di contributi forfettari alle organizzazioni nazionali dell’economia lattiera.
3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura per il versamento dei contributi.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.