Art. 41 LDIP dal 2022

Art. 41 applicabile
1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorit svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso.
2 I tribunali o le autorit svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.
3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.