Art. 41 LFus dal 2023

Art. 41 Diritto di consultazione
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2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.
3 I soci possono chiedere alle societ partecipanti alla scissione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.
4 Ciascuna delle societ partecipanti alla scissione deve, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i soci circa il loro diritto di consultazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.