Legge sulla fusione (LFus) Art. 41

Zusammenfassung der Rechtsnorm LFus:



Art. 41 LFus dal 2023

Art. 41 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 41 Diritto di consultazione

1 Durante i due mesi precedenti la decisione, ciascuna delle societ partecipanti alla scissione deve garantire ai soci, presso la sua sede, la consultazione dei seguenti documenti di tutte le societ partecipanti alla scissione:

  • a. il contratto o il progetto di scissione;
  • b. il rapporto di scissione;
  • c. la relazione di revisione;
  • d. i conti annuali e i rapporti annuali relativi agli ultimi tre esercizi contabili nonché, se del caso, il conto intermedio.
  • 2 Le piccole e medie imprese possono rinunciare alla procedura di consultazione di cui al capoverso 1 previo consenso di tutti i soci.

    3 I soci possono chiedere alle societ partecipanti alla scissione copie dei documenti enumerati nel capoverso 1. Tali copie vanno messe gratuitamente a loro disposizione.

    4 Ciascuna delle societ partecipanti alla scissione deve, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, informare i soci circa il loro diritto di consultazione.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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