OR Art. 40d -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 40d OR dal 2025
Art. 40d Obbligo d’informare dell’offerente (1)
1 L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo. (2)
2 Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.
3 Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990 ([RU 1991 846]; [FF 1986 II 231]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 ([RU 1993 3120]; [FF 1993 I 609]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015 (Revisione del diritto di revoca), in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4107]; [FF 2014 863 ][2677]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.