Art. 400 CPC dal 2023

Art. 400 Parte quarta: Disposizioni finali
1 Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione.
2 Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia l’emanazione di norme amministrative e tecniche.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.