Art. 40 LAgr dal 2025

Art. 40 (1) Supplemento per il latte commerciale
1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale.
2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo del supplemento e le condizioni.
3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l’utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.