Art. 40 LDP dal 2022

Art. 40 Prima ripartizione dei mandati tra le liste (1)
1 Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. (2)
2 Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.
3 … (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).
(3) Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
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