Art. 40 LFPr dal 2024

Art. 40 Esecuzione delle procedure di qualificazione
1 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle procedure di qualificazione.
2 La SEFRI può incaricare le organizzazioni del mondo del lavoro che ne fanno domanda di effettuare le procedure di qualificazione per determinate regioni del Paese oppure per tutta la Svizzera.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.