Art. 4 OETV dal 2025
Art. 4 (1) Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza
1 I veicoli già in circolazione al momento dell’entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze ad essi applicabili in Svizzera al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori. (2)
2 Le agevolazioni introdotte successivamente possono essere fatte valere se le condizioni e gli obblighi ad esse connessi sono soddisfatti.
3 Modifiche sostanziali a veicoli già in circolazione sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2). Sono considerate modifiche sostanziali:a. modifiche che alterano il sistema del veicolo come la sostituzione dell’intera carrozzeria oppure l’installazione di un’unità di propulsione di un’epoca diversa da quella del veicolo;b. modifiche che compromettono la sicurezza stradale come il montaggio a posteriori di equipaggiamenti aerodinamici pericolosi.
4 Se su un veicolo già in circolazione viene installata un’unità di propulsione con motore ad accensione comandata che non corrisponde all’epoca del veicolo, devono essere soddisfatte per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico almeno le esigenze applicabili in Svizzera dal 1° ottobre 1996 al tipo di veicolo in questione oppure, per i veicoli messi in circolazione dopo questa data, quelle applicabili al momento della prima messa in circolazione. (3)
5 Se su un veicolo già in circolazione viene installata un’unità di propulsione elettrica e vengono utilizzati componenti omologati secondo la versione aggiornata del regolamento UNECE n. 100 per quanto riguarda la sicurezza elettrica, in deroga all’articolo 3a capoverso 1 nella versione della serie d’emendamento 02 o successive: a. per la verifica della sicurezza elettrica dell’installazione dei componenti e la prova di compatibilità elettromagnetica (art. 80 cpv. 3), gli organi di controllo riconosciuti (art. 17 OATV (4) ) possono derogare alle procedure prescritte dai regolamenti UNECE pertinenti se la verifica si basa su un livello di protezione equivalente;b. la verifica della sicurezza elettrica dell’installazione dei componenti secondo i requisiti del regolamento UNECE n. 100, in deroga all’articolo 3a capoverso 1 nella versione della serie d’emendamento 01, può essere effettuata a condizione che la prova di resistenza dell’installazione delle batterie sia effettuata per analogia secondo l’allegato 5 del regolamento UNECE n. 115, in deroga all’articolo 3a capoverso 1 nella versione originale complemento 5, ritenuto che, per i valori di decelerazione da assorbire senza che ne risultino danni, ci si basa sul punto 17.4.6 del regolamento UNECE n. 67, in deroga all’articolo 3a capoverso 1 nella versione della serie d’emendamento 01 complemento 10. (3)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(3) (5)
(4) [RS 741.511]
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.