Art. 4 REDD dal 2022

Art. 4 Incompatibilit
1. Ai sensi dell’articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, durante il loro mandato i giudici non possono esercitare nessuna attivit politica o amministrativa né nessuna attivit professionale incompatibile con il loro dovere di indipendenza ed imparzialit o con la disponibilit richiesta dal loro mandato esercitato a tempo pieno. Ciascun giudice segnala ogni sua attivit secondaria al presidente della Corte. Sulle questioni sorte in caso di dissenso fra quest’ultimo e il giudice interessato decide la Corte plenaria.2. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data antecedente a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni. Un ex giudice non può rappresentare, a nessun titolo, una parte o un terzo interveniente in un procedimento dinanzi alla Corte relativo a un ricorso presentato in data successiva a quella in cui il giudice ha cessato di esercitare le sue funzioni, prima che siano decorsi due anni da tale data.
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