Art. 4 LCaGi dal 2025
Art. 4 Servizi di coordinamento cantonali
1 Ciascun Cantone designa un servizio di coordinamento (SERCO) per il trattamento dei dati in VOSTRA.
2 Il SERCO ha i compiti seguenti:a. iscrive in VOSTRA i dati trasmessigli dalle autorità cantonali (art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 2);b. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità cantonali non collegate;c. funge da interlocutore cantonale del Servizio del casellario giudiziale per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni della presente legge, dell’ordinanza di esecuzione e delle istruzioni emanate in virtù delle stesse;d. assiste il Servizio del casellario giudiziale nel controllo del trattamento dei dati;e. comunica alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema;f. aiuta gli utenti del Cantone a risolvere problemi inerenti all’utilizzazione del sistema.
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