Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (EMRK) Art. 4
Zusammenfassung der Rechtsnorm EMRK:
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato di diritto internazionale che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali. Adottato nel 1950, stabilisce gli obblighi degli Stati Parti di rispettare, proteggere e garantire tali diritti. I cittadini possono rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottenere giustizia in caso di violazione dei loro diritti. La CEDU influenza la giurisprudenza e la legislazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa, compresa la Svizzera.
Art. 4 EMRK dal 2022
Art. 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati
1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù.2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libert condizionata;b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l’obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamit che minacciano la vita o il benessere della comunit ;d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.