Art. 4 LAVS dal 2024
Art. 4 II. Contributi degli assicurati che esercitano un’attivit lucrativa (1) Calcolo dei contributi
1 I contributi degli assicurati che esercitano un’attivit lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attivit lucrativa dipendente e indipendente.
2 Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:a. i redditi provenienti da un’attivit lucrativa esercitata all’estero;b. (2) i redditi provenienti da un’attivit lucrativa ottenuti dopo il raggiungimento dell’et di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1, fino a una volta e mezzo l’importo della rendita di vecchiaia minima secondo l’articolo 34 capoverso 5; il Consiglio federale prevede la possibilit per gli assicurati di chiedere che tali redditi siano inclusi nel calcolo.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 ([RU 1978 391]; [FF 1976 III 1]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 92]; [FF 2019 5179]).
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