LDA Art. 39c - Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

Einleitung zur Rechtsnorm LDA:



Art. 39c LDA dal 2022

Art. 39c Legge sul diritto d’autore (LDA) drucken

Art. 39c Protezione delle informazioni sulla gestione dei diritti

1 Le informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini non devono essere rimosse o alterate.

2 Le informazioni elettroniche che consentono di identificare opere e altri oggetti protetti o che spiegano le modalit e le condizioni della loro utilizzazione, nonché i numeri o i codici che rappresentano tali informazioni sono protetti se l’elemento d’informazione:

  • a. è apposto su supporti audio, audiovisivi o supporti di dati; o
  • b. appare in relazione con una comunicazione senza supporto fisico di un’opera o di un altro oggetto protetto.
  • 3 Le opere o altri oggetti protetti le cui informazioni sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini sono state rimosse o alterate non possono essere riprodotte, importate, offerte al pubblico, alienate o messe altrimenti in circolazione, né essere diffuse, fatte vedere o udire o essere messe a disposizione in questa forma.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    B-2429/2013UrheberrechtTarif; Vorinstanz; Tarifs; Recht; Quot;; System; Verfügung; Meldung; Lemma; Beschwerdeführers; Vergütung; Radio; Fragen; Bundesverwaltungsgericht; Vorfrage; Verfahren; Genehmigung; Streichung; Schutz; Regel; Verwertung