LCA Art. 39b -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 39b LCA dal 2024

Art. 39b Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 39b Collaborazione interistituzionale (1)

1 Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell’ambito della collaborazione interistituzionale secondo l’articolo 68bis LAI (2) possono essere comunicati dati:

  • a. agli uffici AI;
  • b. agli istituti d’assicurazione privati secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera b LAI;
  • c. agli istituti della previdenza professionale secondo l’articolo 68bis capoverso 1 lettera c LAI.
  • 2 Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l’istituto d’assicurazione è liberato dall’obbligo di serbare il segreto.

    3 L’interessato dev’essere informato circa la comunicazione dei dati.

    (1) Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
    (2) RS 831.20

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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