Art. 399 CPP dal 2024
Art. 399 Annuncio e dichiarazione d’appello
1 L’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2 Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello.
3 La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:a. se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti;b. in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; ec. le sue istanze probatorie.
4 Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d’appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l’appello:a. la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;b. la commisurazione della pena;c. le misure ordinate;d. la pretesa civile o singole pretese civili;e. le conseguenze accessorie della sentenza;f. le conseguenze in materia di spese, indennit e riparazione del torto morale;g. le decisioni giudiziarie successive.
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