Art. 397 CPC dal 2023

Art. 397 Termini
1 La domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.
2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 396 capoverso 1 lettera b.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.