Art. 397 CPP dal 2024

Art. 397 Procedura e decisione
1 Il reclamo è esaminato nell’ambito di una procedura scritta.
2 Se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente.
3 Se accoglie il reclamo contro un decreto d’abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all’autorit penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura.
4 Se accerta che vi è stata denegata o ritardata giustizia, la giurisdizione di reclamo può impartire istruzioni all’autorit interessata, fissandole termini per sanare la situazione.
5 La giurisdizione di reclamo decide entro sei mesi. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.